SEZIONE I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1 - Il Comune - Denominazione natura giuridica


1. Il Comune di Montecalvo Irpino è Ente locale autonomo nell'ambito dalla Costituzione e nel quadro dell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana, anche con riferimento ai principi sanciti dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale.

2. Il Comune di Montecalvo Irpino è Ente territoriale di governo e di amministrazione, esponenziale di tutti gli interessi della comunità locale. Esso applica la sua autonomia nei limiti dei principi individuali con Legge generale della Repubblica e secondo le norme del presente Statuto.

3. L'autonomia della Comunità Montecalvese, ordinata in Comune, si attua in forme corrispondenti alle sue peculiarità, alle sue dimensioni territoriali e demografiche, alle caratteristiche della sua tipicità amministrativa, ai connotati della propria identità sociale, culturale ed economica, alla specificità ed originalità della sua storia, della sua tradizione e dei suoi costumi, attraverso il susseguirsi delle civiltà prima sannita, ora irpina.

 

Articolo 2 - Elementi costitutivi - Sede Legale Luogo di riunione del Consiglio

1. Il territorio del Comune di Montecalvo Irpino, che fa parte della Comunità Montana Ufita, confina con quello dei Comuni di Ariano Irpino, Apice, Buonalbergo, Casalbore, Ginestra degli Schiavoni e Castelfranco in Miscano. Il territorio si estende per Kmq. 53,528.

2. La circoscrizione territoriale e la denominazione del Comune può essere modificata con Legge della Regione, sentita la popolazione interessata. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nell'aula apposita del Palazzo Municipale, sede politica del Comune, ubicata nel Capoluogo.

3. In via eccezionale e per particolari motivi, il Consiglio Comunale può riunirsi in altra sede e differente luogo, rendendone edotto il pubblico.

 

Articolo 3 - Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio stemma secondo gli emblemi tradizionali e storicamente riconosciuti ex D.P.R. n. 423 del 12.02.1977. La foggia dello stemma e del gonfalone è la seguente:
a) Stemma: di nero, caricato in punta da un monte all'italiana a tre cime d'argento, la centrale più elevata - Ornamenti esteriori da Comune - ;
b) Gonfalone: Drappo bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Montecalvo Irpino. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento;

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. Gonfalone e Stemma sono attributi della personalità del Comune.

3. Il Comune, ai sensi degli art. 5 e 114 della Costituzione, è ripartizione territoriale della Repubblica e può essere anche sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.

4. Il Comune secondo i principi di cui alla Legge 142 del 08.06.1990, è dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

5. Il Comune di Montecalvo Irpino ha personalità giuridica, può proporre azioni e stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

 

Articolo 4 - Albo pretorio 

La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso nei giorni feriali e festivi. 


SEZIONE II - PRINCIPI FONDAMENTALI E FUNZIONI

Articolo 5 - Principi ispiratori

1. Il Comune di Montecalvo Irpino nell'ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta, ed in particolare a:

 a) Superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, assicurare pari opportunità tra i sessi, sostenere le libere forme associative; 
 b) Incentivare i settori produttivi; 
 e) Tutelare e recuperare l'ambiente e il patrimonio storico/culturale; 
 d) Favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell'Ente, adottando la politica e gli strumenti della programmazione come metodo ordinatore della propria attività amministrativa.

2. Il Comune di Montecalvo Irpino nello svolgimento della propria attività, determina liberamente i contenuti degli atti da adottare, osservando, per quanto concerne i provvedimenti di carattere imperativo, esclusivamente le norme poste in modo esplicito dalla Legge e dai regolamenti.

3. Eccettuati i casi per i quali la legge ed i regolamenti richiedono l'osservanza di limiti o prescrizioni particolari, gli atti del Comune sono adottati secondo il principio della libertà delle forme, purché non siano pregiudicate la ragionevolezza, l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa e siano salvaguardati gli interessi pubblici che debbono essere tenuti presenti nel caso concreto.

4. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, di efficacia e di efficienza, ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n. 241.

5. L'amministrazione Comunale non può aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 

Articolo 6 - Pari opportunità

Negli organi collegiali del Comune (Giunta, Commissioni, Comitati, Consulte ecc.) e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita la presenza di entrambi i sessi. 

Articolo 7 - Funzioni 

1. Il Comune di Montecalvo Irpino svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto. 
2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. 
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 

4. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 8 - Specificazione delle funzioni

1. Nel settore organico dei servizi sociali, il Comune esercita, in particolare, tutte le funzioni per un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, per assicurare l'assistenza scolastica, la promozione e lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive; 
2. Nel settore sportivo incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, promuovendo l'aggregazione e l'associazionismo giovanile, e realizza servizi per la promozione sportiva. Assicura il diritto di accesso e di partecipazione alla gestione delle strutture, degli impianti e dei servizi sportivi alle associazioni ed alle società sportive locali. Attivandosi eventualmente, in servizi per la promozione sportiva in armonia con gli indirizzi del CONI.
3. Nel settore culturale promuove lo sviluppo della cultura nelle sue espressioni e tradizioni locali al fine di elevare la condizione civile della comunità.
4. Nel settore organico della tutela delle risorse ambientali adotta ogni misura atta a proteggere la natura, a tutelare e valorizzare il verde, a conservare e difendere l'ambiente Comunale contro ogni forma di degrado, a sviluppare le risorse territoriali, culturali ed ambientali, attuando piani, servizi e infrastrutture per la difesa del suolo e del sottosuolo per la tutela idrogeologica e per rilevare ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque, in funzione di una sempre più alta qualità della vita.
All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. All'interno del perimetro urbano e delle zone ad esso limitrofe non è consentito l'installazione di centrali o stazioni di radiotelefonia, la costruzione di elettrodotti aeree su tralicci, produttive di inquinamento elettromagnetico.
5. Nel settore organico dell'utilizzazione del territorio comunale promuove il suo assetto organico ed equilibrato, contemperandone le specificità peculiari e le vocazioni naturali, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, delle infrastrutture sociali e delle opere di preminente interesse pubblico.
6. Nel settore organico dello sviluppo economico, il Comune tutela e valorizza lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato locale, disciplina le attività commerciali mediante la redazione di piani per lo sviluppo del commercio, promuove le attività turistiche, favorendo lo sviluppo delle attrezzature e dei servizi ricreativi, attua piani per insediamenti produttivi destinati alla realizzazione di impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale e di trasformazione dei prodotti agricoli locali.


- SEZIONE III - ORGANI DEL COMUNE -



Articolo 9 - Organi Politici

1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 
Articolo 10 - Il Consiglio Comunale. Composizione 
1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale d'indirizzo e controllo eletto contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge. 
2. E' composto dal Sindaco e da 16 membri e dura in carica per un periodo di cinque anni. 
3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 
Articolo 11 - Competenze del Consiglio 
1. Al Consiglio Comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art. 32 della legge n. 142/1990 e succ. modifiche e integrazioni, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento. 
Articolo 12 - Partecipazione dei Consiglieri 
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture e supporti tecnici. 
Articolo 13 - Assenza dalle sedute 
1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa. 

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso stesso. 

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al C.C. - Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni. 



Articoli 14 - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi: 
 a) Gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio, in caso d'urgenza, la consegna dovrà avvenire almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione; 
 b) La riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco; 
 c) Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva    informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. Le pratiche relative alle proposte scritte all'ordine del giorno sono depositate presso l'ufficio di segreteria almeno quarantotto ore prima della seduta; 
 d) E' fissato il periodo di tempo da dedicare , per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni; 
 e) E' previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto; 
 f) Il Vice Sindaco d'estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco; 
 g) Il Sindaco o chi lo sostituisce ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato. 
Articolo 15 - Discussioni dei Programma di Governo 

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 
2. Entro il mese successivo il consiglio esamina il programma di governo che è sottoposto a votazione finale. 
Articolo 16 - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione dei programma di governo. 

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee; 

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, dei D.Lg. 25.2.1995 n. 77; 

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire. 

Articolo 17 - Forme di garanzia delle Minoranze 

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti; 

2. Alla presidenza è nominato il consigliere appartenente alla minoranza che ha conseguito il maggior numero di voti dei membri della minoranza a seguito di votazione a loro riservata nella stessa seduta d'istituzione della commissione; 

3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva; 

4. Il regolamento sul funzionamento del C.C. disciplina l'elezione del presidente e il funzionamento della commissione. 
Articoli 18 - Forme di partecipazione delle Minoranze 

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno commissioni con criterio proporzionale per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza. 

2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento. 

3. Le interrogazioni, le interpellanze, e le mozioni con le relative risposte, se non lesive della riservatezza delle persone e salve le altre ipotesi di divieto di pubblicità previste dal Regolamento, sono pubblicate, mediante affissione all'Albo pretorio per 10 gg consecutivi

Articolo 19 - Il Sindaco 

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente. 

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 

3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo. 

4. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione: 
a) Esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune; 
b) Nomina i componenti della Giunta;
c) Convoca e presiede la Giunta; 
d) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici; 
e) E' preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese; 
f) Coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con il Prefetto, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti; 
g) Promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza dei servizi per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma. 

5. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste: 
a) Svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica; 
b) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune, e, in particolare, all'emanazione degli atti in materia d'ordine e sicurezza pubblica, di sanità e d'igiene pubblica, allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto; 
c) Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;
d) Ha competenza in materia d'informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981 n. 66; 
Articolo 20 - Vicende della carica del Sindaco 
1. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. 

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. 

3. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 

Articolo 21 - Vice Sindaco e deleghe del Sindaco ai componenti della G.M. e del C.C. 
1 .Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso d'assenza o d'impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dall'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 1°. Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale; 
3. L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al C.C. 

4. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione d'atti . 
Articolo 22 - La Giunta Comunale 
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei assessori compreso il Vice Sindaco, di cui due anche esterni. 

2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte dei Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e d'eleggibilità alla carica di consigliere. 

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado di parentela. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla. 

4. 1 componenti la Giunta competenti in materia d'urbanistica, d'edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia d'edilizia privata e pubblica nel territorio da loro amministrato. 

5. Della nomina della Giunta, il Sindaco comunica al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. 

6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. 
7. La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete. 

8. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal regolamento. 
Articolo 23 - Le competenze della Giunta Comunale 
1. La Giunta compie gli atti d'amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei servizi. Inoltre: 
a) Esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso dei mandato; 
b) Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; 
e) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso; 
d) Adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 

2. La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adottano all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 15 maggio 1997 n. 127. 

3. Il Sindaco rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali. 
(Così modificato dal CO.RE.CO con provvedimento n. 1628 dell'11.07.2000)

Articolo 24 - Responsabilità 

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. 

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi. 
Articolo 25 - Divieto d'incarichi e consulenze 
1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. 
SEZIONE IV - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Articolo 26 - La partecipazione dei cittadini 
1. La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il loro coinvolgimento nelle decisioni sui temi d'interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento. 

Articolo 27 - Rapporti con le associazioni 
1. Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a: 
a) Favorire e sostenere l'associazionismo locale; 
b) Garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune; 
c) Mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione d'iniziative e manifestazioni; 

2. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove sono iscritti, a domanda, gli Enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti sul territorio. 

3. Le modalità d'accesso e d'utilizzo delle strutture saranno disciplinate da apposito regolamento. 
Articolo 28 - Organismi di partecipazione della popolazione 
1. Il Comune promuove la costituzione d'organismi di partecipazione. 

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi, nel rispetto del principio dell'autogestione organizzativa. 

3. Il Comune promuove l'istituzione di una o più consulte in settori rilevanti per la vita del Paese alle quali sono demandati i compiti di formulare pareri e proposte. 

4. Il Consiglio Comunale tiene di regola, almeno una volta l'anno, una riunione aperta con la partecipazione delle consulte nella quale il Sindaco illustra lo stato della Comunità. 

5. Il Comune assicura agli organismi di partecipazione la sede e i beni strumentali necessari per l'esercizio della loro attività, previa approvazione d'apposito regolamento attuativo. 

6. Il Comune organizza la consultazione di particolari categorie o gruppi di cittadini. 

7. Le consultazioni devono riguardare materie d'esclusiva pertinenza locale d'interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione d'infrastrutture di particolare rilievo, l'istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi ed altre attività economiche presenti sul territorio comunale. 
Articolo 29- Consiglio Comunale dei ragazzi 
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi. 

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva delle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, cultura e spettacolo, pubblica istruzione e assistenza ai giovani. 

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Articolo 30 - Referendum consultivo 
1. Il Consiglio Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1.750 cittadini del Comune, che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, l'indizione di referendum consultivi, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca. 

2. Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani urbanistici, gli atti d'esecuzione di norme legislative. 

3. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori. 

4. I referendum consultivi sono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso dal l'aprile ed il 30 giugno, purché per quel periodo non coincidano operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco. 

5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del consiglio Comunale. 

6. Presso l'ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il Referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Comunale unicamente a tre supplenti i quali esercitano le funzioni in caso d'impedimento dei titolari. 

7. L'ufficio per il Referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato. 

8. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 

9. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato l'organo competente adotta i provvedimenti consequenziali. 
Articolo 31 - Iniziativa dei singoli cittadini 
1. Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela d'interessi collettivi alle quali è data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. 

2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale. 
Articolo 32- Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini 
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'Ente è in possesso; il regolamento disciplina il rilascio di copie d'atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme d'organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino. 
Articolo 33 - Partecipazione al procedimento 
1. Nel procedimento relativo all'adozione d'atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro dieci giorni, con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. 

2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti. 

3. In accoglimento d'osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 

4. Il recesso dei Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 
Articolo 34 - Servizio per le relazioni con il pubblico 
1. Per le finalità contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico. 

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati nel regolamento. 



Articolo 35 - Integrazione sociale 
1 . Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva. 

2. Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo della consultazione con l'organismo di partecipazione e istituisce un servizio di segreteria.
SEZIONE V - DIFENSORE CIVICO 
Articolo 36 - Il difensore civico 
1. Il Comune prevede l'istituzione del Difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione. 

2. Il difensore civico segnala alle autorità competenti , di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. 

3. Il difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta, a termini dell'art. 17, comma 39 della legge 15.05.1997 n. 127. 

4. L'ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri Comuni, previa adozione d'apposita convenzione. 

5. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell'attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 

6. Le candidature all'ufficio di difensore civico possono essere proposte dall'organismo di partecipazione e da singoli cittadini. All'ammissione delle candidature provvede la Giunta, sulla base dei requisiti fissati dal regolamento. 

7. Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 4' del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri. 

8. Il difensore civico resta in carica 5 anni, può essere revocato e può essere rieletto. 

9. La struttura dell'ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative dei difensore civico sono disciplinate dal regolamento. 

SEZIONE VI -FINANZA E CONTABILITÀ' 
Articolo 37 - Finanza Locale 
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica. 

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imprese, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge. 

Articolo 38 - Pubblicazione dei dati di bilancio 
1. Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo. 

2. Il servizio finanziario del Comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi faccia richiesta, senza costi, copia del bilancio e del rendiconto. 
Articolo 39 - Regolamento di contabilità e dei contratti 
1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure. 

2. Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al disotto della soglia comunitaria. 
Articolo 40 - Il Revisore dei Conti 
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato ad un componente, il Revisore dei Conti scelto tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti, nell'albo dei Dottori commercialisti e in quello dei ragionieri. 

2. Il Revisore è insediato dal Sindaco previa dichiarazione di ciascun componente di non aver accettato analogo incarico in più di tre Comuni. 

3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. 

4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dei Comune. 

5. Il Revisore dei Conti assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell'esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria. 

6. Il Revisore in conformità alle disposizioni del regolamento svolge le seguenti funzioni:
a) Collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto di parola; 
b) Esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; 
c) Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; 
d) Relaziona sulla proposta di deliberazione conciliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta; 
e) Riferisce all'organo conciliare su gravi irregolarità di gestione; 
f) Effettua verifiche di cassa. 

7. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini dei giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegno di spesa. 

8. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, mediante assegnazione di un ufficio presso la sede comunale e apposito stanziamento annuale di bilancio. 

9. L'organo di revisione ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 


SEZIONE VII
NORME DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
Articolo 41 - Norme di Organizzazione 
1. L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi: 
a) L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal consiglio e dai piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale; 
b) La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai responsabili dei servizi e degli uffici ai sensi dell'art. 5 1, commi 2 e successivi della legge 142/90 salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo; 
c) La struttura è organizzata per servizi ed uffici a fini omogenei;
d) L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi e degli uffici che sono responsabili dei raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati . La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici sono disciplinati da norme regolamentari. 

Articolo 42 - Ordinamento del Personale 
1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri: 
a) Esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica; 
b) Istituzione della struttura deputata al controllo di gestione con un proprio responsabile che dipenda dal Segretario Comunale facendo salvo la possibilità della istituzione di detto servizio a livello sovracomunale. In questa ipotesi, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento del servizio sono disciplinati dalla convenzione; 

2. Estensione ai responsabili dei Servizi non apicali dei compiti e poteri di cui all'articolo 17 del D.Lgv. 29/93 ; 

3. Incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi; 

4. Istituzione del nucleo di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzativi dei responsabili dei Servizi e degli uffici. 
Articolo 43 - Nomina dei responsabili dei Servizi e degli uffici 
1 .Il Sindaco nomina i responsabili dei Servizi e degli uffici in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'Ente; 

2. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al primo comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi del 5 comma dell'art. 51 della legge 142/1990, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto. 
Articolo 44 - Incarichi di collaborazione esterna 
1 .Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 36, comma 5 ter della legge 142/90 sono a tempo determinato, non prorogabili né ripetibili nei dodici mesi successivi; 

2. Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta, previo parere del Segretario, tenendo conto del limite massimo percentuale di spesa per il personale ivi comprese le consulenze esterne calcolate sul totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio. 

Articolo 45 - Il Segretario Comunale 

Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 
Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza amministrativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e , su richiesta attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede personalmente o attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente. 
Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco. 
Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa dei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e di intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente.
Articolo 46 - Il Vice Segretario 
(Annullato dal CO.RE.CO con provvedimento n. 1628 dell'11.07.2000)
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale, 

2. Individuandolo in uno dei funzionari dell'Ente in possesso della qualifica funzionale apicale. 

3. Sostituisce direttamente il Segretario in caso di assenza, impedimento, quando la vacanza non supera i 15 giorni consecutivi. Nell'esercizio della funzione vicaria, il Vice Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal sindaco e dal Segretario. 

4. Nelle ipotesi di assenza o impedimento del Segretario per periodi superiori al termine di cui al secondo comma, alla sostituzione provvede l'agenzia autonoma dei Segretari, secondo le procedure dalla stessa stabilite. 

5. Il Vice Segretario, inoltre, coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni. 

6. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite con decreto del Sindaco. 


Articolo 47 - Il Direttore Generale 
1. Ove il Comune intenda avvalersi della figura del Direttore Generale, stipula apposita convenzione con altro/i Comune/i le cui popolazioni assommate a quelle del Comune raggiungano 15.000 abitanti. Ove non sia stipulata la convenzione al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale della struttura organizzativa ai sensi dell'art. 51 bis, quarto comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il Sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

2. Nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale il Segretario collabora con gli organi di governo nella definizione delle politiche generali e degli strumenti di programmazione. 

3. In tale qualità il Segretario opera, secondo le direttive impartite dal Sindaco, per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Comune, in coerenza con le strategie dell'Ente. A Tali fini: 
a) Definisce criteri generali di gestione, volti all'ottimazione delle risorse umane, finanziarie e tecnico/strumentali; 
b) Sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente coordinando l'attività dei dirigenti nel rispetto dell'autonomia delle funzioni loro attribuite; 
c) In caso di inerzia dei responsabili esercita il potere di avocazione per gli atti rimessi alla loro competenza, per motivi di necessità ed urgenza. 

4. Al Segretario Comunale, in tale qualità, fa capo la funzione del controllo di gestione esercitata con l'apporto di apposita unità organizzativa posta sotto il suo diretto controllo. 

5. Il Segretario comunale assicura agli organi della direzione politica una costante informazione sull'andamento della gestione ed un'attiva funzione propositiva in ordine all'eventuale ridefinizione e/o modificazione degli obiettivi programmati.


SEZIONE VIII - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 
Articolo 48 - Conferenza dei servizi 
1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi. 

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti. 

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 

4. Resta salvo quanto disposto dall'art. 14 comma 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241. 
Articolo 49 - Concessione dei vantaggi economici 
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi. 

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1. 
Articolo 50 - Pubblicazione ed esecutività 
1. Lo statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione. 
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

4. Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo. 

Articolo 51 - Forme particolari di pubblicazione 
1. L'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

SEZIONE IX - SERVIZI PUBBLICI
Articolo 52 - Forme di gestione
1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei Servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e Servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale. I Servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. Per i Servizi pubblici da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Azienda speciale o di Consorzio, costituzione o partecipazione di Società di capitale a prevalente capitale locale pubblico.
4. Nei casi e per le finalità previste dalla Legge 23.12.1992 n. 498, il Comune può, altresì, costituire e partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale. L'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione sia riservata al Comune.
5. Per le suddette nomine opera la deroga stabilita dall'art. 5 della Legge 23.04.1981 n.154.
6. Per i Servizi da gestire in forma non imprenditoriale la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei Comuni, ovvero Consorzio.
7. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standards qualitativi; a tale fine l'Ente provvede per i servizi erogati, sia in forma diretta sia indiretta, all'adozione della carta dei Servizi.
Articolo 53 - Gestione in economia e affidamento in concessione a terzi
1. I Servizi pubblici sono gestiti in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del Servizio, non sia opportuno costituire un' Istituzione o un'Azienda. L'organizzazione e l'esercizio di Servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
2. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i Servizi pubblici sono affidati con gara a evidenza pubblica in concessione a terzi. I rapporti tra il Comune e i gestori dei Servizi pubblici sono regolati da contratti di Servizi; in detti contratti sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del Servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, il canone da riconoscersi al Comune, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'Ente Locale, le conseguenze degli adempimenti e le condizioni di recesso anticipato dell'Ente Locale. La gara, nel rispetto degli standards qualitativi e quantitativi previsti dalle carte dei Servizi, è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del Servizio, nonché dei piani di sviluppo del Servizio medesimo.
Articolo 54 - Convenzioni con la Cooperazione Sociale ex Legge 08.11.1991 n. 381
1. Il Comune, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, può stipulare convenzione con le Cooperative Sociali che svolgono attività di cui all'art. 1 comma 1, lettera b) della Legge 08.11.1991 n. 381 per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 della Legge 381/91. 
SEZIONE X - FORME DI COLLABORAZIONE 
Articolo 55 - Collaborazione fra Enti Locali 
1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia, con la Comunità Montana quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini. 
Articolo 56 - Convenzioni 
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e con la Provincia al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. 

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 
Articolo 57 - Consorzi 
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. 

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unicamente allo statuto del consorzio. 

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dall'art. 43 del presente statuto. 

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. 
Articolo 58 - Accordi di programma 
1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altro soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, è definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17 comma 9 della Legge n. 127/1997. 
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. 
Articolo 59 - Rapporti con la Comunità Montana 
1. Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e le facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno 3 mesi. 

Articolo 60 - Obbligo di riferire al Consiglio 
1. E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'Ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione. 

2. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio Comunale. 

Articolo 61 - Gemellaggi e scambi di cooperazione

1. Il Comune di Montecalvo Irpino, consapevole della sua collocazione di Ente territoriale inserito in un ampio contesto europeo, è aperto a forme di gemellaggio, di cooperazione e di scambio, politico, culturale e sociale, con enti locali di altri paesi d'Europa.

2. Il Comune promuove iniziative di gemellaggio e di scambio al fine di sviluppare le sensibilità dei cittadini per un comune impegno europeo e di intensificare i rapporti di solidarietà tra le comunità locali d'Europa, gemellaggi e scambi di qualsiasi genere potranno essere promossi anche con realtà territoriali extra europee, soprattutto laddove è ancora viva la presenza di cittadini Montecalvesi.

SEZIONE XI - POTESTA' REGOLAMENTARE 
Articolo 62 - Funzione normativa del Comune

1. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza dispone di potestà normativa regolamentare da esercitare nel rispetto delle norme di Legge generale e delle disposizioni Statutarie.

2. I piani ed i programmi, generali e settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti dalla Giunta - di sua iniziativa o su mandato del Consiglio che, in tal caso, ne definisce l'oggetto, ne delinea i principi ed i criteri direttivi - e deliberati dal Consiglio.

3. I regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio e della Giunta sono predisposti dall'Organo al quale si riferiscono. 

4. Di intesa con la Regione, tutti gli atti programmatici e normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; degli stessi viene data immediata ed ampia informazione, con ogni mezzo alla comunità comunale; essi vengono tenuti costantemente a disposizione dei cittadini i quali possono, senza limite, in ogni tempo consultarli, e a proprie spese, ottenere copia.
Articolo 63 - Potestà regolamentare

1. Il Comune, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, adotta, ai sensi della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, il regolamento generale di contabilità ed il regolamento per la disciplina generale dei contratti dell'ente. 

2. Il Comune adotta specifici regolamenti per: 
a) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione; 
b) il funzionamento degli organi e degli uffici; 
c) la disciplina di ogni altra materia prevista dal presente Statuto.

3. I regolamenti attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto compatibili col presente Statuto.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Comune procede alla revisione dei regolamenti già vigenti e in contrasto per adeguarli alle nuove disposizioni statutarie ed alla elaborazione dei nuovi previsti dallo Statuto stesso.

Articolo 64 - Ambito di applicazione dei regolamenti e limiti

1. L'esercizio della potestà regolamentare è espressione dell'autonomia politica e normativa del Comune. 

2. I regolamenti, di cui all'art. 5 della Legge Giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico: 
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le Leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto; 
b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale; 
c) non possono disporre che per l'avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse; 
d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazioni espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore. 

3. Spetta al Sindaco adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti, comunali e generali, imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere. 

Articolo 65 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta. 
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati, onde consentire agli stessi la presentazione di osservazioni e o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione. 

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio; una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. 

4. I regolamenti sono comunque sottoposti a forme di adeguata pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere agevolmente accessibili a chiunque intenda consultarli.


SEZIONE XII -NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 66 - Modifiche allo Statuto 
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 
Articolo 67 - Pubblicazione ed entrata in vigore 
1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, lo statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. Affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto.
4. E' abrogato lo Statuto Comunale adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 15 del 21.10.1991.